Fondapi è il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese. E’ stato istituito in forza dell’accordo del 20/01/1998 e successivi, tra le seguenti parti istitutive:
- UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM per il settore metalmeccanico;
- UNIONCHIMICA e FILCEA-FLERICA-UILCEM per il settore chimico e accorpati, plastica e gomma;
- UNIONTESSILE e FILTA-FILTEA-UILTA per il settore tessile-abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e succedanei, occhiali, giocattoli, penne e spazzole;
- UNIONALIMENTARI e FLAI-FAT-UILA per il settore ALIMENTARE;
- UNIONSERVIZI e FILCAMS FISASCAT E UILTRASPORTI per il settore servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi;
- UNIGEC e SLC-FISTeL-UILSIC per il settore carta, cartone, cartotecnici, grafico-editoriale e affini;
- UNIMATICA e SLC, FISTEL, UILCOM
- ANIEM, FeNEAL, FILCA e FILLEA per il settore edili, manufatti in cemento e laterizi, lapideo estrattivo, cemento, calce e gesso
Per i lavoratori del settore edile, tramite contratto nazionale, le parti hanno stabilito che la riscossione deve essere gestita dalla Cassa Edile.
L’adesione al Fondapi è volontaria e avviene tramite sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione disponibile sul sito www.fondapi.it
La domanda di adesione deve essere compilata dal lavoratore in ogni sua parte e in modo chiaro e leggibile e deve essere trasmessa in originale, dall’azienda o dalla Cassa Edile nel più breve tempo possibile.
Dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione ha decorrenza l’accantonamento del TFR al Fondapi e il versamento dei contributi (quota azienda e quota lavoratore).
Nel caso la Cassa Edile riceva l’iscrizione di un lavoratore che comunica di essere già iscritto al Fondapi non sarà necessario compilare un nuovo modulo di adesione ma, si dovrà solamente inviarne comunicazione, completa dei dati del lavoratore iscritto, dei dati dell’azienda precedente e dei dati dell’azienda successiva.
Dal 1 gennaio 2007, è possibile aderire al Fondapi tramite il tacito conferimento del TFR. Tale adesione si realizza quando il lavoratore non compila il modello TFR2 entro sei mesi dall’assunzione. Ciò comporta l’adesione al Fondo come lavoratore silente e il versamento a Fondapi di tutto il TFR che matura dal settimo mese successivo all’assunzione.
Le misure della contribuzione al Fondapi sono le seguenti:
- contributo minimo a carico del datore di lavoro:
1,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
- contributo minimo a carico del lavoratore:
1,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
- contributo tratto dal TFR:
- 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio dopo il 28/04/1993
- 18% oppure 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio entro il 28/04/1993
E’ prevista inoltre, per ogni singolo lavoratore associato al Fondo, la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti.
Il datore di lavoro provvede mensilmente a dichiarare alla propria Cassa Edile (tramite denuncia lavoratori occupati) le contribuzioni dovute al Fondapi e, contestualmente, a versare tali contribuzioni sul conto corrente della Cassa Edile.
La Cassa Edile elabora i dati ricevuti e li trasmette al Fondapi tramite l’invio in telematico della distinta contributiva.
Successivamente e, nei tempi stabiliti, invia anche il bonifico bancario. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattuali dovuti, la Cassa Edile sarà chiamata ad applicare le sanzioni stabilite dallo Statuto del Fondapi

