CONTRIBUTO CONTRATTUALE
A decorrere da gennaio 2015 i CCNL Edili-Industria-Coop e Edili-Artigianato e Edili Piccole e Medie Industrie, hanno introdotto un contributo obbligatorio a Prevedi – Previdenza Cooperativa – Fondapi, a carico del solo datore di lavoro, a favore di tutti i lavoratori soggetti a tali Contratti nazionali: tale contributo è denominato “contributo contrattuale”.
Il contributo contrattuale rappresenta la fonte contributiva primaria ai Fondi Previdenziali per i lavoratori soggetti ai CCNL sopra richiamati, in quanto prevista fin dal momento dell’assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’azienda che applica i suddetti Contratti.
Per i lavoratori dipendenti non già associati ai Fondi Previdenziali alla data di introduzione del contributo contrattuale e soggetti ai CCNL Edili, il contributo contrattuale ne determina l’iscrizione al Fondo Pensione (adesione contrattuale) senza ulteriori obblighi contributivi, salvo che l’aderente decida di versare al Fondo contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale.
Ogni lavoratore edile soggetto ai CCNL sopra richiamati, infatti, può liberamente decidere di attivare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale, e, successivamente a tale attivazione, di sospenderle.
Contributo Contrattuale PREVEDI Accordo 04/07/2025
Con l’accordo del 04/07/2025 integrato con addendum 15/07/2025 vengono definite le nuove modalità di contribuzione contrattuale al FONDO PREVEDI valida dalle assunzioni effettuate dal 01/10/2025.
Il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi (non si considerano le frazioni inferiori a 15 giorni) e va versato a partire dal quarto mese, includendo anche i tre mesi precedenti. Per contratti inferiori o pari a tre mesi, non si versa il contributo PREVEDI, nello specifico: per gli impiegati l’azienda paga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum, in base alla prevista tabella (importi fissi mensili per livello), per gli operai l’azienda paga un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate secondo la prevista tabella (coefficienti orari per livello). Questo importo deve essere versato alla cassa edile che lo eroga al lavoratore unitamente alla GNF. Se il lavoratore ha già versamenti volontari aggiuntivi attivi a PREVEDI (es. TFR e/o contributo aggiuntivo 1%) il contributo contrattuale è dovuto sin dal primo mese di assunzione.
