L’anno di gestione dell’accantonamento per gratifica natalizia decorre dall’1 Ottobre al 30 Settembre dell’anno successivo. Il trattamento economico spettante agli operai per la gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 10% calcolata su tutti gli elementi delle retribuzione, calcolata sulle seguenti tipologie di ore retribuite: lavorate, ore di ferie e festività effettivamente godute, ore di permessi e riduzione oraria effettivamente godute, ore di permessi e assemblee sindacali, ore di assenza per malattia, TBC, infortunio e malattia professionale, ore di assenza per maternità obbligatoria, allattamento, donazione di sangue, congedo matrimoniale, ore per corsi di formazione obbligatoria, ore di assenza visite mediche periodiche e ore di assenza permessi straordinari (lutto e grave infermità).
I contratti territoriali stabiliscono inoltre che le ore di ferie, permessi, riduzione oraria e festività, devono essere retribuiti direttamente dall’impresa al lavoratore nel momento della fruizione.
L’erogazione degli importi accantonati per gratifica natalizia viene effettuata, in unica soluzione, entro il giorno 12 dicembre di ogni anno mediante bonifico bancario e/o domiciliato direttamente al lavoratore.
La nostra cassa, consente alle imprese provenienti da altro territorio, che ne facciano espressa richiesta in fase di adesione, di mantenere l’accantonamento per gratifica natalizia, e ferie in uso nella cassa edile di provenienza (18,50 lordo 14,20 netto) al fine di garantire, ai lavoratori in trasferta, omogeneità di trattamento nell’arco dell’anno edile. Per tali imprese l’erogazione degli importi accantonati per gratifica natalizia, e ferie viene effettuata nel mese di giugno e nel mese di dicembre mediante bonifico bancario e/o domiciliato direttamente al lavoratore.
