CONTRIBUTO CONTRATTUALE
A decorrere da gennaio 2015 i CCNL Edili-Industria-Coop e Edili-Artigianato e Edili Piccole e Medie Industrie, hanno introdotto un contributo obbligatorio a Prevedi – Previdenza Cooperativa – Fondapi, a carico del solo datore di lavoro, a favore di tutti i lavoratori soggetti a tali Contratti nazionali: tale contributo è denominato “contributo contrattuale”.
Il contributo contrattuale rappresenta la fonte contributiva primaria ai Fondi Previdenziali per i lavoratori soggetti ai CCNL sopra richiamati, in quanto prevista fin dal momento dell’assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’azienda che applica i suddetti Contratti.
Per i lavoratori dipendenti non già associati ai Fondi Previdenziali alla data di introduzione del contributo contrattuale e soggetti ai CCNL Edili, il contributo contrattuale ne determina l’iscrizione al Fondo Pensione (adesione contrattuale) senza ulteriori obblighi contributivi, salvo che l’aderente decida di versare al Fondo contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale.
Ogni lavoratore edile soggetto ai CCNL sopra richiamati, infatti, può liberamente decidere di attivare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale, e, successivamente a tale attivazione, di sospenderle.
Contributo Contrattuale PREVEDI Accordo 04/07/2025
Con l’accordo del 04/07/2025 integrato con addendum 15/07/2025 vengono definite le nuove modalità di contribuzione contrattuale al FONDO PREVEDI valida dalle assunzioni effettuate dal 01/10/2025.
Il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi (non si considerano le frazioni inferiori a 15 giorni) e va versato a partire dal quarto mese, includendo anche i tre mesi precedenti. Per contratti inferiori o pari a tre mesi, non si versa il contributo PREVEDI, nello specifico: per gli impiegati l’azienda paga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum, in base alla prevista tabella (importi fissi mensili per livello), per gli operai l’azienda paga un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate secondo la prevista tabella (coefficienti orari per livello). Questo importo deve essere versato alla cassa edile che lo eroga al lavoratore unitamente alla GNF. Se il lavoratore ha già versamenti volontari aggiuntivi attivi a PREVEDI (es. TFR e/o contributo aggiuntivo 1%) il contributo contrattuale è dovuto sin dal primo mese di assunzione.
PREVEDI
Prevedi è il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini ed è istituito tramite un Accordo tra le Organizzazioni Nazionali Sindacali (Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) e le Associazioni Nazionali Datoriali (ANCE, ANAEPA-Confartigianato, ANSE, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI) del settore edile industriale ed artigiano.
Prevedi ha quale unica finalità quella di erogare ai propri lavoratori associati una pensione ad integrazione di quella che sarà loro corrisposta dagli enti previdenziali pubblici.
I destinatari di Prevedi sono gli operai, impiegati e quadri ai quali si applichino i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro “edili-industria” e “edili-artigianato”.
L’adesione al Fondo Prevedi è volontaria e avviene tramite sottoscrizione del modulo di richiesta di adesione al Fondo e modello ministeriale TFR2, da sottoscrivere entro sei mesi dall’assunzione, per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, disponibili nel sito web www.prevedi.it .
In conseguenza dell’adesione, il lavoratore e il suo datore di lavoro diventano soci del Fondo Pensione.
La domanda di adesione deve essere compilata dal lavoratore in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e trasmessa alla Cassa Edile nel più breve tempo possibile.
Alla domanda di adesione il lavoratore deve allegare la fotocopia di un documento d’identità.
Non appena in possesso della suddetta documentazione, la Cassa Edile provvederà a:
• comunicare tale adesione all’impresa, mediante mezzo idoneo, trasmettendo in allegato una copia del modulo sottoscritto dal lavoratore;
• trasmettere il modulo di adesione al Prevedi, entro la scadenza stabilita;
• trasmettere una copia al lavoratore, che deve essere trattenuta dallo stesso insieme alla scheda informativa;
• trattenerne una copia.
Per i lavoratori in trasferta che restano iscritti alla Cassa Edile di provenienza, non si deve attivare nessuna procedura, qualora invece, ai sensi della normativa vigente, la trasferta del lavoratore determini l’iscrizione alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori con i relativi obblighi contributivi nei confronti di quest’ultima, l’impresa dovrà denunciare e versare i contributi a Prevedi presso la nuova Cassa.
Pertanto, per tutti i lavoratori aderenti al Fondo Prevedi, per i quali la Domanda di Adesione (oltre all’eventuale modello TFR2) è stata inoltrata ad altra Cassa Edile, si rende necessario l’invio di una copia di tale documentazione, al fine di permettere un adeguato aggiornamento delle anagrafiche.
Dal 1 gennaio 2007, è possibile aderire a Prevedi tramite il tacito conferimento del TFR ai sensi dell’art. 8 del D.leg. 252/05.
Tale adesione si realizza quando il lavoratore edile non compila il modello TFR2 entro sei mesi dall’assunzione; ciò comporta il versamento a Prevedi di tutto il TFR che matura dal settimo mese successivo all’assunzione.
Il TFR tacitamente versato al Fondo, viene investito in un comparto finanziario che garantisce la restituzione del capitale versato, nell’ipotesi di pensionamento, decesso, inabilità, disoccupazione superiore a 48 mesi.
Dal 17 settembre 2010 è possibile aderire a Prevedi senza il conferimento del TFR, versando al Fondo il solo contributo a proprio carico e beneficiando del contributo a carico del datore di lavoro.
La nuova modalità di adesione senza il conferimento del TFR, consente l’iscrizione a PREVEDI anche ai lavoratori (operai e impiegati) che abbiano scelto di mantenere il proprio TFR in azienda o di conferirlo ad altre forme pensionistiche complementari diverse da PREVEDI.
Inoltre, il conferimento del TFR al Fondo Pensione per i lavoratori che aderiranno a Prevedi con questa modalità, potrà essere effettuato in qualsiasi momento, successivo all’adesione, utilizzando l’apposito modulo predisposto da PREVEDI.
Prevedi è un Fondo Pensione a contribuzione definita, in quanto la misura minima dei contributi da versare al Fondo è prefissata dai Contratti Collettivi di Lavoro edili-industria e artigiano.
Prevedi è il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini ed è istituito tramite un Accordo tra le Organizzazioni Nazionali Sindacali (Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) e le Associazioni Nazionali Datoriali (ANCE, ANAEPA-Confartigianato, ANSE, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI) del settore edile industriale ed artigiano.
Prevedi ha quale unica finalità quella di erogare ai propri lavoratori associati una pensione ad integrazione di quella che sarà loro corrisposta dagli enti previdenziali pubblici.
I destinatari di Prevedi sono gli operai, impiegati e quadri ai quali si applichino i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro “edili-industria” e “edili-artigianato”.
L’adesione al Fondo Prevedi è volontaria e avviene tramite sottoscrizione del modulo di richiesta di adesione al Fondo e modello ministeriale TFR2, da sottoscrivere entro sei mesi dall’assunzione, per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, disponibili nel sito web www.prevedi.it .
In conseguenza dell’adesione, il lavoratore e il suo datore di lavoro diventano soci del Fondo Pensione.
La domanda di adesione deve essere compilata dal lavoratore in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e trasmessa alla Cassa Edile nel più breve tempo possibile.
Alla domanda di adesione il lavoratore deve allegare la fotocopia di un documento d’identità.
Non appena in possesso della suddetta documentazione, la Cassa Edile provvederà a:
➣ comunicare tale adesione all’impresa, mediante mezzo idoneo, trasmettendo in allegato una copia del modulo sottoscritto dal lavoratore;
➣ trasmettere il modulo di adesione al Prevedi, entro la scadenza stabilita;
➣ trasmettere una copia al lavoratore, che deve essere trattenuta dallo stesso insieme alla scheda informativa;
➣ trattenerne una copia.
Per i lavoratori in trasferta che restano iscritti alla Cassa Edile di provenienza, non si deve attivare nessuna procedura, qualora invece, ai sensi della normativa vigente, la trasferta del lavoratore determini l’iscrizione alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori con i relativi obblighi contributivi nei confronti di quest’ultima, l’impresa dovrà denunciare e versare i contributi a Prevedi presso la nuova Cassa.
Pertanto, per tutti i lavoratori aderenti al Fondo Prevedi, per i quali la Domanda di Adesione (oltre all’eventuale modello TFR2) è stata inoltrata ad altra Cassa Edile, si rende necessario l’invio di una copia di tale documentazione, al fine di permettere un adeguato aggiornamento delle anagrafiche.
Dal 1 gennaio 2007, è possibile aderire a Prevedi tramite il tacito conferimento del TFR ai sensi dell’art. 8 del D.leg. 252/05.
Tale adesione si realizza quando il lavoratore edile non compila il modello TFR2 entro sei mesi dall’assunzione; ciò comporta il versamento a Prevedi di tutto il TFR che matura dal settimo mese successivo all’assunzione.
Il TFR tacitamente versato al Fondo, viene investito in un comparto finanziario che garantisce la restituzione del capitale versato, nell’ipotesi di pensionamento, decesso, inabilità, disoccupazione superiore a 48 mesi.
Dal 17 settembre 2010 è possibile aderire a Prevedi senza il conferimento del TFR, versando al Fondo il solo contributo a proprio carico e beneficiando del contributo a carico del datore di lavoro.
La nuova modalità di adesione senza il conferimento del TFR, consente l’iscrizione a PREVEDI anche ai lavoratori (operai e impiegati) che abbiano scelto di mantenere il proprio TFR in azienda o di conferirlo ad altre forme pensionistiche complementari diverse da PREVEDI.
Inoltre, il conferimento del TFR al Fondo Pensione per i lavoratori che aderiranno a Prevedi con questa modalità, potrà essere effettuato in qualsiasi momento, successivo all’adesione, utilizzando l’apposito modulo predisposto da PREVEDI.
Prevedi è un Fondo Pensione a contribuzione definita, in quanto la misura minima dei contributi da versare al Fondo è prefissata dai Contratti Collettivi di Lavoro edili-industria e artigiano.
Le misure della contribuzione a Prevedi sono le seguenti:
➣ contributo minimo a carico del datore di lavoro:
1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
➣ contributo tratto dal TFR:
■ 18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno;
■ 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno;
E’ prevista inoltre, per il singolo lavoratore associato al Fondo, la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti.
Il datore di lavoro provvede mensilmente a dichiarare alla propria Cassa Edile di riferimento (tramite la denuncia lavoratori occupati) le contribuzioni dovute a Prevedi e, contestualmente, a versare tali contribuzioni sul conto corrente della Cassa Edile. La Cassa Edile elabora i dati ricevuti e li trasmette al Fondo Pensione unitamente all’importo delle contribuzioni.
In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattuali dovuti, la Cassa Edile sarà chiamata ad applicare le sanzioni stabilite dallo Statuto del Fondo PREVEDI.
Per ogni lavoratore iscritto al Fondo viene creata una posizione previdenziale individuale intestata allo stesso, in ogni momento consultabile via internet dal sito www.prevedi.it tramite digitazione di codice segreto e password che l’iscritto può richiedere e ottenere autonomamente tramite apposita registrazione nello stesso sito web (area associati).
La posizione previdenziale individuale è composta dai contributi versati a favore dell’iscritto e dai rendimenti maturati su tali contributi versati a favore dell’iscritto e dai rendimenti maturati su tali contributi grazie alla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo.
Il Fondo PREVEDI opera secondo il criterio di capitalizzazione individuale, il quale prevede che la posizione previdenziale, costituita dai contributi versati nel corso della vita lavorativa e dai rendimenti prodotti dal Fondo Pensione, venga utilizzato per il pagamento di prestazioni destinate esclusivamente all’iscritto (o, in caso di decesso, ai suoi eredi beneficiari).
L’iscritto può richiedere la liquidazione della propria posizione previdenziale:
➣ al momento del pensionamento: interamente sotto forma di prestazione periodica (rendita) che si aggiunge alla pensione erogata dall’ente previdenziale obbligatorio oppure in parte sotto forma di capitale una tantum (al massimo il 50%) e in parte sotto forma di rendita;
➣ oppure quando non sia più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato: interamente sotto forma di capitale una tantum esercitando il riscatto della posizione individuale.
In caso di decesso dell’iscritto la posizione previdenziale viene liquidata agli eredi del lavoratore o, in mancanza di questi ultimi, ad altri designati dall’iscritto prima del decesso.
I requisiti per poter richiedere la liquidazione della posizione individuale sono descritti nello Statuto del Fondo, agli articoli 10 e 11 (per le prestazioni relative al pensionamento) e 12 (per i riscatti e i trasferimenti).
Verificato il possesso dei requisiti necessari, l’iscritto dovrà compilare e firmare l’apposito modulo di richiesta liquidazione della posizione individuale disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it avendo cura di far compilare, timbrare e firmare dall’ultimo datore di lavoro che gli ha applicato il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato la parte del modulo di rispettiva competenza.
Il modulo potrà essere consegnato in formato originale alla Cassa Edile, che provvederà ad inviarlo al Fondo Pensione, oppure il lavoratore potrà inviarlo autonomamente.
L’iscritto può richiedere il trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare:
➣ quando non sia più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato;
➣ oppure in costanza di rapporto di lavoro con l’azienda edile, dopo che siano trascorsi almeno due anni dall’iscrizione al Fondo Pensione.
Anche il trasferimento, come la liquidazione della posizione, va richiesto tramite compilazione dell’apposito modulo disponibile nel sito web del Fondo Pensione.
Il modulo potrà essere consegnato in formato originale alla Cassa Edile, che provvederà ad inviarlo al Fondo Pensione, oppure il lavoratore potrà inviarlo autonomamente.
L’iscritto può conseguire un’anticipazione sulla propria posizione individuale nei seguenti casi:
➣ in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
➣ decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere s) b) c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
➣ decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale, per la soddisfazione di ulteriori esigenze a discrezione dell’iscritto.
FONDAPI
Fondapi è il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese. E’ stato istituito in forza dell’accordo del 20/01/1998 e successivi, tra le seguenti parti istitutive:
- UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM per il settore metalmeccanico;
- UNIONCHIMICA e FILCEA-FLERICA-UILCEM per il settore chimico e accorpati, plastica e gomma;
- UNIONTESSILE e FILTA-FILTEA-UILTA per il settore tessile-abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e succedanei, occhiali, giocattoli, penne e spazzole;
- UNIONALIMENTARI e FLAI-FAT-UILA per il settore ALIMENTARE;
- UNIONSERVIZI e FILCAMS FISASCAT E UILTRASPORTI per il settore servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi;
- UNIGEC e SLC-FISTeL-UILSIC per il settore carta, cartone, cartotecnici, grafico-editoriale e affini;
- UNIMATICA e SLC, FISTEL, UILCOM
- ANIEM, FeNEAL, FILCA e FILLEA per il settoreedili, manufatti in cemento e laterizi, lapideo estrattivo, cemento, calce e gesso.
Per i lavoratori del settore edile, tramite contratto nazionale, le parti hanno stabilito che la riscossione deve essere gestita dalla Cassa Edile.
L’adesione al Fondapi è volontaria e avviene tramite sottoscrizione dell’appositomodulo di adesione disponibile sul sito www.fondapi.it
La domanda di adesione deve essere compilata dal lavoratore in ogni sua parte e in modo chiaro e leggibile e deve essere trasmessa in originale, dall’azienda o dalla Cassa Edile nel più breve tempo possibile.
Dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione ha decorrenza l’accantonamento del TFR al Fondapi e il versamento dei contributi (quota azienda e quota lavoratore).
Nel caso la Cassa Edile riceva l’iscrizione di un lavoratore che comunica di essere già iscritto al Fondapi non sarà necessario compilare un nuovo modulo di adesione ma, si dovrà solamente inviarne comunicazione, completa dei dati del lavoratore iscritto, dei dati dell’azienda precedente e dei dati dell’azienda successiva.
Dal 1 gennaio 2007, è possibile aderire al Fondapi tramite il tacito conferimento del TFR. Tale adesione si realizza quando il lavoratore non compila il modello TFR2 entro sei mesi dall’assunzione. Ciò comporta l’adesione al Fondo come lavoratore silente e il versamento a Fondapi di tutto il TFR che matura dal settimo mese successivo all’assunzione.
Le misure della contribuzione al Fondapi sono le seguenti:
➣ contributo minimo a carico del datore di lavoro:
1,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
➣ contributo tratto dal TFR:
■ 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio dopo il 28/04/1993
■ Per i lavoratori del settore edile, tramite contratto nazionale, le parti hanno stabilito che la riscossione deve essere gestita dalla Cassa Edile.
L’adesione al Fondapi è volontaria e avviene tramite sottoscrizione dell’appositomodulo di adesione disponibile sul sito www.fondapi.it
La domanda di adesione deve essere compilata dal lavoratore in ogni sua parte e in modo chiaro e leggibile e deve essere trasmessa in originale, dall’azienda o dalla Cassa Edile nel più breve tempo possibile.
Dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione ha decorrenza l’accantonamento del TFR al Fondapi e il versamento dei contributi (quota azienda e quota lavoratore).
Nel caso la Cassa Edile riceva l’iscrizione di un lavoratore che comunica di essere già iscritto al Fondapi non sarà necessario compilare un nuovo modulo di adesione ma, si dovrà solamente inviarne comunicazione, completa dei dati del lavoratore iscritto, dei dati dell’azienda precedente e dei dati dell’azienda successiva.
Dal 1 gennaio 2007, è possibile aderire al Fondapi tramite il tacito conferimento del TFR. Tale adesione si realizza quando il lavoratore non compila il modello TFR2 entro sei mesi dall’assunzione. Ciò comporta l’adesione al Fondo come lavoratore silente e il versamento a Fondapi di tutto il TFR che matura dal settimo mese successivo all’assunzione.
Le misure della contribuzione al Fondapi sono le seguenti:
➣ contributo minimo a carico del datore di lavoro:
1,10% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
➣ contributo tratto dal TFR:
■ 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio dopo il 28/04/1993
■ 18% oppure 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per i lavoratori iscritti a un ente previdenziale obbligatorio entro il 28/04/1993
E’ prevista inoltre, per ogni singolo lavoratore associato al Fondo, la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti.
Il datore di lavoro provvede mensilmente a dichiarare alla propria Cassa Edile (tramite denuncia lavoratori occupati) le contribuzioni dovute al Fondapi e, contestualmente, a versare tali contribuzioni sul conto corrente della Cassa Edile.
La Cassa Edile elabora i dati ricevuti e li trasmette al Fondapi tramite l’invio in telematico della distinta contributiva.
Successivamente e, nei tempi stabiliti, invia anche il bonifico.
PREVIDENZA COOPERATIVA
La Previdenza Cooperativa è il Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che aderiscono al CCNL Coop Edilizia. E’ stato istituito per i lavoratori del settore edile, tramite contratto nazionale, le parti hanno stabilito che la riscossione deve essere gestita direttamente dalle imprese cooperative sia per il contributo contrattuale che per la contribuzione esplicita.



