Come stabilito all’articolo 23 del nostro Regolamento, il diritto per ottenere le prestazioni territoriali è determinato dal possesso, da parte del lavoratore, dei seguenti requisiti:
A) risultare alle dipendenze di impresa iscritta presso la nostra cassa edile, in regola con la trasmissione ed il pagamento mensile delle denunce dei propri lavoratori dipendenti.
B) aver maturato sei mesi di iscrizione presso la nostra cassa edile, con almeno 900 ore denunciate (ore lavorate, permessi, malattie, infortuni, festività infrasettimanali, ferie, cig, congedi parentali, legge 104), anche presso altre Casse Edili, nel periodo precedente l’evento, per i lavoratori assunti a tempo pieno.
C) I nuovi assunti in edilizia devono aver raggiunto, nei tre mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, un numero minimo di 500 ore denunciate.
D) Per i lavoratori part-time con contratto debitamente riconosciuto aver maturato sei mesi di iscrizione, e un numero di ore rapportate al contratto.
E) Le norme valgono anche per i lavoratori in trasferta per i quali ricorre l’obbligo di iscrizione in Casse Edili che non riconoscono la reciprocità delle ore.
F) Per il premio rimborso degli “assegni di studio” le domande dovranno pervenire dal 01/11 al 31/01 dell’anno accademico appena concluso. Per poter usufruire della prestazione è condizione essenziale che il lavoratore sia attivo con ore lavorate e/o equiparate presso la nostra cassa edile nel mese di ottobre.
G) Aver presentato domanda alla Cassa nei termini previsti per ogni tipologia di assistenza.
H) Nel caso di perdurata inadempienza da parte dell’impresa, il lavoratore manterrà comunque il diritto ad usufruire delle assistenze, che verranno corrisposte nel momento in cui l’impresa stessa regolarizzerà la sua posizione contributiva.
MODULO EDILI REGGIO EMILIA CASSA
MODULO STATO DI FAMIGLIA
MODULO DICHIARAZIONE FISCALE DELLO STUDENTE
