Nel caso di eventi di malattia e/o infortunio, l’impresa è tenuta ad indicare nella denuncia mensile dei lavoratori occupati, i periodi di assenza dei lavoratori che risultano in malattia, infortunio e/o malattia professionale, pena la decadenza del diritto di rimborso all’impresa, unitamente alla certificazione medica e/o comunicazione del numero di protocollo degli eventi di malattia e/o infortunio e alla copia della relativa busta paga. Sono esonerate alla presentazione delle copie delle buste paga le imprese regolari sul nostro territorio da almeno due anni dalla data dell’evento di malattia/infortunio, ferma la facoltà per la Cassa di effettuare comunque controlli a campione.
La compilazione delle denunce mensili viene fatta sotto la responsabilità dell’impresa, la quale, nel presentarla, risponde dell’esatta corrispondenza tra quanto in essa dichiarato e le registrazioni effettuate sul libro unico. L’impresa si impegna a collaborare con la Cassa per il recupero di eventuali somme erroneamente o indebitamente calcolate e/o trattenute per errata o infedele compilazione della denuncia stessa. La certificazione medica è richiesta in tutti gli eventi di malattia ed infortunio.
La Cassa calcola i rimborsi alle imprese, sulla scorta delle ore denunciate di malattia e/o infortunio e della certificazione trasmessa, nel momento in cui verrà in possesso della denuncia mensile dei lavoratori occupati debitamente pagata, relativa allo stesso mese in cui si sono verificati gli eventi. I rimborsi saranno dedotti, solo ed esclusivamente per l’importo calcolato dalla Cassa, sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, e a condizione della regolarità dell’impresa.
TRATTAMENTO ALLE IMPRESE IN CASO DI MALATTIA – T.B.C. E INFORTUNIO EXTRA PROFESSIONALE
In caso di malattia, l’operaio non in prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di mesi nove consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta della stessa, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per una periodo massimo, complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, lo stesso operaio ha diritto all’indennità sostitutiva di preavviso ed al trattamento economico di cui al vigente CCNL; ove l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
L’operaio che cade ammalato in periodo di preavviso, ha diritto oltre al trattamento economico, alla conservazione del posto di lavoro fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia da parte degli Istituti Assicurativi, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza per malattia agli operai (INPS).
Durante l’assenza dal lavoro per malattia, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di lavoro, è tenuta ad erogare mensilmente, all’operaio e apprendista non in prova, il 100% del trattamento economico giornaliero (maggiorato del 10% di gratifica natalizia che viene versata alla Cassa) del mese in cui si verifica l’evento con i limiti temporali previsti dai contratti, pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione, costituita dagli elementi previsti dal CCNL ossia: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore (I.T.S.) – , eventualmente E.D.R. e indennità per vacanza contrattuale, eventuali erogazioni individuali e/o collettive aziendali, fermo restando che, per le imprese che compilano le Denunce dei Lavoratori Occupati (DLO) con elementi di retribuzione superiore ai limiti tabellari indicati dal CCNL, a maggior favore degli operai, la Cassa provvederà ad effettuare il rimborso di malattia applicando la paga oraria versata, per il numero delle ore corrispondente alla divisione per cinque dell’orario contrattuale settimanale (40 ore), in vigore nell’ambito territoriale durante l’assenza per malattia (escluse le festività infrasettimanali).
La Cassa calcolerà il rimborso e lo porterà in deduzione sulla denuncia dei lavoratori occupati nel mese successivo alla data dell’evento, moltiplicando la retribuzione per le ore di malattia e TBC secondo i seguenti coefficienti:
| Durata dell’evento per fasce | Coefficiente orario | Note |
|---|---|---|
| a) Dal 1° al 3° giorno | 1,00 | |
| b) Dal 4° al 20° giorno | 0,033 | |
| c) Dal 21° al 180° giorno | 0,011 | |
| d) Dal 181° al 270° giorno | 0,50 | per operai con anzianità <= a 42 mesi |
| e) Dal 181° al 365° giorno | 0,50 | per operai con anzianità > di 42 mesi |
Per quanto riguarda il punto d) e il punto e) limitatamente alle giornate non indennizzate dall’INPS.
In caso di malattia con ricovero ospedaliero di operai senza carico di famiglia i coefficienti di cui ai precedenti punti b) e c) verranno sostituiti dai seguenti:
| Durata dell’evento per fasce | Coefficiente orario |
|---|---|
| Dal 4° giorno al 20° giorno | 0,53 |
| Dal 21° giorno al 180° giorno | 0,18 |
Nel caso di malattia insorta in periodi di sospensione del lavoro con intervento della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), e/o della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS), a zero ore i lavoratori continueranno ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO si avranno due casi:
1) se la totalità del personale in forza ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
2) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) dei vigenti CCNL, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria gli stessi coefficienti del settimo comma.
In caso di contratto a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al quinto comma per il numero di ore giornaliere risultanti dalla divisione per cinque dell’orario settimanale convenuto.
Quanto sopra specificato è applicabile per ogni evento di malattia. In caso di ricaduta, tenuto conto dell’unicità dell’evento, il rimborso da portare in detrazione verrà calcolato considerando i vari periodi di assenza. Qualora, tra un evento di malattia e l’altro non si verifichi la ripresa dell’attività lavorativa, gli stessi verranno considerati, ai fini della deduzione, come ricaduta del primo evento. La malattia non verrà portata in deduzione sulla denuncia dei lavoratori occupati in mancanza di riconoscimento dell’evento o di suoi periodi da parte dell’INPS.
La Cassa è esonerata dal riconoscere rimborsi, anche parziali, da portare in deduzione per periodi di malattia pregressi e per i quali l’impresa ne abbia omesso la segnalazione sulla Denuncia mensile dei Lavoratori Occupati.
Non verrà riconosciuto nessun rimborso in caso di superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, anche se l’impresa non ha proceduto alla risoluzione del rapporto stesso.
Il rimborso viene riconosciuto fino al termine della conservazione del posto di lavoro (CCNL) nell’intera misura a condizione che, nel trimestre precedente il mese in cui insorge la malattia, risultino denunciate e versate alla Cassa almeno 450 ore.
Nel caso in cui risultino denunciate e versate meno di 450 ore, il rimborso è ridotto alla percentuale che si ricava rapportando il numero di ore denunciate a 520, secondo la seguente formula:
ore denunciate alla Cassa diviso 520= percentuale da applicare al rimborso.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa (festività, ferie, permessi retribuiti, riduzione oraria, ecc.), nonché le ore di malattia ed infortunio per le quali è stato corrisposto un trattamento economico integrativo e/o sostitutivo da parte dell’impresa e le ore di sospensione dal lavoro con intervento della CIG.
Per i lavoratori in forza da meno di un trimestre di calendario, verrà riconosciuto il diritto al 100% del rimborso da portare in deduzione, a condizione che l’impresa documenti la data di assunzione con l’invio dell’UNILAV.
Nel caso in cui la cassa edile riscontrasse il mancato anticipo della malattia al lavoratore sul cedolino paghe (fermi i limiti indicati nell’articolo 4), non procederà alla deduzione di malattia.
L’impresa è tenuta altresì a comunicare le eventuali giornate non indennizzate dall’INPS (esclusa la carenza), trasmettendo entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione alla Cassa, affinché essa posa provvedere al conteggio ed al recupero degli importi indebitamente portati in deduzione.
TRATTAMENTO ALLE IMPRESE IN CASO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
In caso di malattia professionale, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario). In caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o l’infermità conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di fine rapporto previsto dal CCNL vigente.
L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz’altro risolto, fermo restando il diritto dell’operaio di percepire il trattamento economico di fine rapporto spettante a norma del CCNL vigente.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai (INAIL).
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di lavoro, di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in prova, il 100% del trattamento economico giornaliero (maggiorato del 10% di gratifica natalizia che viene versato alla Cassa), del mese in cui si verifica l’evento, pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dagli elementi previsti dal CCNL ossia: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore (I.T.S.) – ed eventuale E.D.R. e Indennità per vacanza contrattuale, eventuali erogazioni individuali e/o collettive aziendali, fermo restando che, per le imprese che compilano le Denunce dei Lavoratori Occupati (DLO) con elementi di retribuzione superiori ai limiti tabellari indicati dal CCNL, a maggiore favore degli operai, la Cassa Edile provvederà ad effettuare il rimborso di infortunio e/o malattia professionale applicando la paga oraria versata, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per cinque dell’orario contrattuale settimanale (40 ore), in vigore nella circoscrizione territoriale durante l’assenza per infortunio o malattia professionale. La Cassa calcolerà il rimborso e lo porterà in deduzione sulla denuncia dei lavoratori occupati nel mese successivo alla data dell’evento, moltiplicando la retribuzione per le ore di infortunio e/o malattia professionale secondo i seguenti coefficienti:
| Durata dell’evento per fasce | Coefficiente orario |
|---|---|
| Dal 1° giorno successivo all’evento al 90° giorno | 0,230 |
| Dal 91° giorno in poi | 0,045 |
Le ore da prendere a base per il calcolo sono esclusivamente quelle normali, contrattualmente lavorabili dal Lunedì al Venerdì con l’esclusione delle sole festività infrasettimanali. I rimborsi di cui sopra non potranno essere portati in deduzione, in tutto o in parte, in mancanza di riconoscimento dell’infortunio o di suoi periodi da parte dell’INAIL.
Il rimborso verrà portato in deduzione sulla denuncia dei lavoratori occupati nel mese successivo all’evento, per l’intera misura, a condizione che, nel trimestre precedente il mese in cui ha inizio l’infortunio o la malattia professionale, risultino denunciate alla Cassa almeno 450 ore.
Nel caso in cui le ore denunciate risultino meno di 450, l’importo ammesso in deduzione è ridotto alla percentuale che si ricava rapportando il numero delle ore denunciate a 520 secondo la seguente formula: Ore denunciate alla Cassa diviso 520= percentuale da applicare al rimborso.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultino versati i relativi contributi alla Cassa, le ore comunque retribuite ed assoggettate a contributi di Cassa (festività, ferie, permessi retribuiti, riduzione oraria, ecc.), nonché le ore di infortunio e malattia professionale per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo e/o sostitutivo da parte dell’impresa, e le ore di sospensione dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.).
Per i lavoratori in forza da meno di un trimestre di calendario, verrà riconosciuto il diritto al 100% del rimborso da portare in deduzione, a condizione che l’impresa documenti la data di assunzione con l’invio dell’UNILAV.
Nel caso in cui la cassa edile riscontrasse il mancato anticipo dell’infortunio e/o malattia professionale al lavoratore sul cedolino paghe (fermi i limiti indicati nell’articolo 4), non procederà alla deduzione d’infortunio e/o malattia professionale.
L’impresa è tenuta altresì a comunicare le eventuali giornate non indennizzate dall’INAIL (esclusa la carenza), trasmettendo entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione stessa alla Cassa, affinché essa possa procedere al recupero degli importi eventualmente indebitamente portati in deduzione.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella Allegato A) dei vigenti contratti, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti indicati nel sesto comma.
