DURC ON LINE

Di grande importanza è la funzione attribuita dalla legge alle Casse Edili/Edilcasse con riguardo dell’emissione del Durc per le imprese del settore. Si tratta, come noto, del documento unitario emesso assieme ad Inps e Inail, che attesta la regolarità contributiva dell’impresa.

Il DURC ON LINE, entrato in vigore a luglio 2015, prevede la dematerializzazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e la sua gestione telematica.

La verifica coinvolge le Casse Edili quando le imprese sono classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia.

Tale classificazione riguarda esclusivamente il C.S.C. (Codice Statistico Contributivo) assegnato dall’INPS ai datori di lavoro operanti nel settore edile.

È necessario precisare che tutte le imprese edili con dipendenti devono risultare iscritte ad almeno una Cassa Edile.

La verifica online può essere effettuata da imprese, Pubbliche Amministrazioni, SOA e intermediari (i consulenti del lavoro sono già abilitati all’effettuazione della verifica) e la regolarità è accertata con un’unica interrogazione nelle banche dati di INPS, INAIL e CASSE EDILI attraverso i portali INPS, www.inps.it o INAIL, www.inail.it, inserendo il codice fiscale del soggetto da controllare.

La procedura del Durc On Line permette di ottenere il documento di regolarità contributiva in tempo reale consentendone la visualizzazione in formato pdf non modificabile, il quale avrà validità di 120 giorni, dalla data delle richiesta, per tutte le finalità di legge.

Le Casse Edili sono coinvolte nell’istruttoria delle interrogazioni Durc On Line tramite i portali di Inps e Inail che interrogano la Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari – BNI, gestita dalla CNCE, che risponderà in due modi:

Impresa regolare: quando risulta iscritta nell’anagrafica BNI e non sono state segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili;

pratica in Istruttoria:

  • per mancata iscrizione quando l’impresa non risulta iscritta nell’anagrafica BNI;
  • per debito contributivo quando vengono segnalate irregolarità da parte di una o più Casse Edili

Nei casi in cui il sistema rilevi incongruenze l’impresa verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica dell’invito stesso, trascorsi i quali in caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell’utente, sarà comunicata la chiusura della fase istruttoria segnalando la conferma di irregolarità con indicazione dell’importo del debito contributivo.

Tale segnalazione comporterà la risultanza negativa della verifica che verrà comunicata ai soli soggetti che hanno effettuato l’interrogazione.

Ricordiamo che la verifica della regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

La regolarità sussiste comunque in caso di: rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse Edili sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti e in caso di scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate (pari o inferiore a Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge) con riferimento a ciascun Istituto e ciascuna Cassa Edile.

E’ possibile verificare l’autenticità del DOL, consultando il portale dell’ente al quale è stata effettuata la richiesta digitando il codice fiscale del soggetto e il numero di protocollo del Documento.

CCNE COM. 570 DEL 26-06-15 PROCEDURE DURC ON LINE

INAIL CIRCOLARE 61 del 26-06-15

INPS CIRCOLARE 126 del 26-06-15