PRESTAZIONI PREPENSIONAMENTO

Come previsto dagli Accordi Nazionali del 10 Settembre 2020 e 21/09/2023, è stata istituita la prestazione di cui al “Regolamento Fondo Prepensionamentiper agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o la Cassa non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori operai con 2.100 ore di contribuzione A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro, (in caso di mancato raggiungimento delle 2100 ore APE a causa di mancato pagamento da parte dell’impresa, la pratica rimarrà sospesa in attesa della regolarizzazione della ditta)  – al netto dei periodi di cassa integrazione (fino a un totale di 30 mesi di cassa nel quinquennio mobile) – che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) cessazione contratto di lavoro a tempo determinato,

licenziamento collettivo, con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento,

licenziamento per G.M.O. con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento,

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi,

 (requisito da certificare tramite apposita documentazione)

2) raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento – requisito da certificare tramite apposita documentazione;

3) possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione – requisito da certificare tramite apposita documentazione.

Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

1) 24 mesi di sostegno al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;

2) 48 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;

3) 36 mesi di sostegno al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione.

Se per il raggiungimento della prestazione pensionistica il lavoratore usufruisce di un periodo di NASPI, unitamente a una delle opzioni di cui sopra (punti 1 o 2 o 3), sarà riconosciuta:

4) l’integrazione dell’importo Naspi al 100% dall’inizio del decalage in poi, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto. 

Prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2)

La prestazione contributiva sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

I calcoli dovranno essere effettuati a cura del lavoratore tramite il patronato o al servizio dedicato on line dell’INPS.

L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.

Prestazione sostegno al reddito (di cui al punto 1 e 3)

La prestazione di sostegno al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

Prestazione integrazione al reddito NASPI (di cui al punto 4)

L’integrazione dell’importo Naspi dovrà sempre corrispondere alla misura erogata nel primo mese di prestazione.

Le tabelle di riferimento vengono fornite annualmente dall’INPS.

La richiesta dovrà essere inviata alla Cassa Edile dove risulta iscritto il lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.

La domanda, deve essere presentata, previa compilazione del modulo allegato 1 agli sportelli Cassa Edile, corredata da:

  1. Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all’accesso alla pensione anticipata;
  2. Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
  3. Ipotesi data presunta di pensionamento;
  4. Documento di liquidazione prestazione Naspi

La Cassa Edile dopo aver verificato i requisisti, la domanda con i relativi allegati e la Cassa Edile competente presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini APE, negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro dovrà;

  • laddove la Cassa competente risulterà diversa da quella presso la quale il lavoratore ha presentato la domanda, trasmette la domanda stessa protocollata e corredata da tutta la documentazione alla Cassa competente all’erogazione e per conoscenza al lavoratore.
  • stilare la graduatoria territoriale

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

La Cassa Edile competente erogherà al lavoratore al termine del periodo Naspi e previa presentazione della seguente documentazione:

  • autocertificazione del lavoratore (modulo allegato 4)
  • Modello C2 (disoccupazione)

la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario sul c/c intestato al lavoratore, indicato da quest’ultimo nel modulo di richiesta, nei seguenti termini:

  • Prestazione di sostegno al reddito = erogazione mensile al netto delle ritenute di legge entro la fine del singolo mese di competenza.
  • Prestazione contributiva = versamento al netto delle ritenute di legge anticipato al lavoratore per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall’INPS. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
  • Prestazione integrazione al reddito NASPI =  sarà erogata dalla cassa edile bimestralmente al lavoratore, per i mesi successivi all’inizio del decalage, e a partire dalla fine del bimestre successivo a tale inizio, l’integrazione dell’intero importo Naspi sarà erogato al netto delle ritenute di legge e calcolata in base alla documentazione che lo stesso fornirà alla cassa edile dell’avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell’Inps nel bimestre di riferimento. A tal fine il lavoratore presenterà idonea documentazione dell’avvenuta liquidazione da parte dell’Inps nel bimestre di riferimento.

Ogni 3 mesi il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione per confermare il mantenimento delle condizioni attestate dal Modello C2 (disoccupazione) che deve sempre essere allegato e aggiornato.

Il Fondo territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° Gennaio 2024 sulla base delle graduatorie stilate in relazione alle domande pervenute.

La prestazione per favorire l’accesso al pensionamento è sperimentale ed è valida fino al 31 Dicembre 2026.

Le prestazioni si sospendono nel caso in cui l’operaio lavori durante il periodo “integrato”. Il lavoratore dovrà autocertificare la sua condizione di inattività lavorativa, tramite apposito modulo, ogni 3 mesi dall’inizio della fruizione della prestazione, alla Cassa Edile dalla quale riceve il beneficio.

Il beneficio decade in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario).

Esaurito il Fondo Prepensionamento Territoriale, si attiverà il Fondo Prepensionamento Nazionale, pertanto la Cassa Edile ricevente la domanda del lavoratore, verificati tutti i requisiti e le condizioni richieste, dovrà compilare l’apposita scheda da trasmettere telematicamente alla CNCE necessaria per la stesura della graduatoria nazionale.

Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale, sulla base delle schede inviate da ogni singola Cassa Edile ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la Cassa Edile dalla quale è pervenuta la richiesta entro le seguenti date: 1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio, 1° Ottobre.

La Cassa Edile dovrà inviare alla CNCE le istanze entro il 15 del mese precedente alle scadenze trimestrali.

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

ALL. 1_DOMANDA LAVORATORE PREPENSIONAMENTO

ALL. 4_AUTOCERTIFICAZIONE

SCHEDA TECNICA

FAQ