Prevedi è il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini ed è istituito tramite un Accordo tra le Organizzazioni Nazionali Sindacali (Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) e le Associazioni Nazionali Datoriali (ANCE, ANAEPA-Confartigianato, ANSE, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI) del settore edile industriale ed artigiano.
Prevedi ha quale unica finalità quella di erogare ai propri lavoratori associati una pensione ad integrazione di quella che sarà loro corrisposta dagli enti previdenziali pubblici.
I destinatari di Prevedi sono gli operai, impiegati e quadri ai quali si applichino i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro “edili-industria” e “edili-artigianato”.
L’adesione al Fondo Prevedi è volontaria e avviene tramite sottoscrizione del modulo di richiesta di adesione al Fondo e modello ministeriale TFR2, da sottoscrivere entro sei mesi dall’assunzione, per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, disponibili nel sito web www.prevedi.it
In conseguenza dell’adesione, il lavoratore e il suo datore di lavoro diventano soci del Fondo Pensione.
La domanda di adesione deve essere compilata dal lavoratore in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e trasmessa alla Cassa Edile nel più breve tempo possibile.
Alla domanda di adesione il lavoratore deve allegare la fotocopia di un documento d’identità.
Non appena in possesso della suddetta documentazione, la Cassa Edile provvederà a:
- comunicare tale adesione all’impresa, mediante mezzo idoneo, trasmettendo in allegato una copia del modulo sottoscritto dal lavoratore;
- trasmettere il modulo di adesione al Prevedi, entro la scadenza stabilita;
- trasmettere una copia al lavoratore, che deve essere trattenuta dallo stesso insieme alla scheda informativa;
- trattenerne una copia.
Per i lavoratori in trasferta che restano iscritti alla Cassa Edile di provenienza, non si deve attivare nessuna procedura, qualora invece, ai sensi della normativa vigente, la trasferta del lavoratore determini l’iscrizione alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori con i relativi obblighi contributivi nei confronti di quest’ultima, l’impresa dovrà denunciare e versare i contributi a Prevedi presso la nuova Cassa.
Pertanto, per tutti i lavoratori aderenti al Fondo Prevedi, per i quali la Domanda di Adesione (oltre all’eventuale modello TFR2) è stata inoltrata ad altra Cassa Edile, si rende necessario l’invio di una copia di tale documentazione, al fine di permettere un adeguato aggiornamento delle anagrafiche.
Dal 1 gennaio 2007, è possibile aderire a Prevedi tramite il tacito conferimento del TFR ai sensi dell’art. 8 del D.leg. 252/05.
Tale adesione si realizza quando il lavoratore edile non compila il modello TFR2 entro sei mesi dall’assunzione; ciò comporta il versamento a Prevedi di tutto il TFR che matura dal settimo mese successivo all’assunzione.
Il TFR tacitamente versato al Fondo, viene investito in un comparto finanziario che garantisce la restituzione del capitale versato, nell’ipotesi di pensionamento, decesso, inabilità, disoccupazione superiore a 48 mesi.
Dal 17 settembre 2010 è possibile aderire a Prevedi senza il conferimento del TFR, versando al Fondo il solo contributo a proprio carico e beneficiando del contributo a carico del datore di lavoro.
La nuova modalità di adesione senza il conferimento del TFR, consente l’iscrizione a PREVEDI anche ai lavoratori (operai e impiegati) che abbiano scelto di mantenere il proprio TFR in azienda o di conferirlo ad altre forme pensionistiche complementari diverse da PREVEDI.
Inoltre, il conferimento del TFR al Fondo Pensione per i lavoratori che aderiranno a Prevedi con questa modalità, potrà essere effettuato in qualsiasi momento, successivo all’adesione, utilizzando l’apposito modulo predisposto da PREVEDI.
Prevedi è un Fondo Pensione a contribuzione definita, in quanto la misura minima dei contributi da versare al Fondo è prefissata dai Contratti Collettivi di Lavoro edili-industria e artigiano.
Le misure della contribuzione a Prevedi sono le seguenti:
- contributo minimo a carico del datore di lavoro:
1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- contributo minimo a carico del lavoratore:
1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- contributo tratto dal TFR:
- 18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno;
- 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno;
E’ prevista inoltre, per il singolo lavoratore associato al Fondo, la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti.
Il datore di lavoro provvede mensilmente a dichiarare alla propria Cassa Edile di riferimento (tramite la denuncia lavoratori occupati) le contribuzioni dovute a Prevedi e, contestualmente, a versare tali contribuzioni sul conto corrente della Cassa Edile. La Cassa Edile elabora i dati ricevuti e li trasmette al Fondo Pensione unitamente all’importo delle contribuzioni.
In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattuali dovuti, la Cassa Edile sarà chiamata ad applicare le sanzioni stabilite dallo Statuto del Fondo PREVEDI.
Per ogni lavoratore iscritto al Fondo viene creata una posizione previdenziale individuale intestata allo stesso, in ogni momento consultabile via internet dal sito www.prevedi.it tramite digitazione di codice segreto e password che l’iscritto può richiedere e ottenere autonomamente tramite apposita registrazione nello stesso sito web (area associati).
La posizione previdenziale individuale è composta dai contributi versati a favore dell’iscritto e dai rendimenti maturati su tali contributi versati a favore dell’iscritto e dai rendimenti maturati su tali contributi grazie alla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo.
Il Fondo PREVEDI opera secondo il criterio di capitalizzazione individuale, il quale prevede che la posizione previdenziale, costituita dai contributi versati nel corso della vita lavorativa e dai rendimenti prodotti dal Fondo Pensione, venga utilizzato per il pagamento di prestazioni destinate esclusivamente all’iscritto (o, in caso di decesso, ai suoi eredi beneficiari).
L’iscritto può richiedere la liquidazione della propria posizione previdenziale:
- al momento del pensionamento: interamente sotto forma di prestazione periodica (rendita) che si aggiunge alla pensione erogata dall’ente previdenziale obbligatorio oppure in parte sotto forma di capitale una tantum (al massimo il 50%) e in parte sotto forma di rendita;
- oppure quando non sia più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato: interamente sotto forma di capitale una tantum esercitando il riscatto della posizione individuale.
In caso di decesso dell’iscritto la posizione previdenziale viene liquidata agli eredi del lavoratore o, in mancanza di questi ultimi, ad altri designati dall’iscritto prima del decesso.
I requisiti per poter richiedere la liquidazione della posizione individuale sono descritti nello Statuto del Fondo, agli articoli 10 e 11 (per le prestazioni relative al pensionamento) e 12 (per i riscatti e i trasferimenti).
Verificato il possesso dei requisiti necessari, l’iscritto dovrà compilare e firmare l’apposito modulo di richiesta liquidazione della posizione individuale disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it avendo cura di far compilare, timbrare e firmare dall’ultimo datore di lavoro che gli ha applicato il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato la parte del modulo di rispettiva competenza.
Il modulo potrà essere consegnato in formato originale alla Cassa Edile, che provvederà ad inviarlo al Fondo Pensione, oppure il lavoratore potrà inviarlo autonomamente.
L’iscritto può richiedere il trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare:
- quando non sia più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato;
- oppure in costanza di rapporto di lavoro con l’azienda edile, dopo che siano trascorsi almeno due anni dall’iscrizione al Fondo Pensione.
Anche il trasferimento, come la liquidazione della posizione, va richiesto tramite compilazione dell’apposito modulo disponibile nel sito web del Fondo Pensione.
Il modulo potrà essere consegnato in formato originale alla Cassa Edile, che provvederà ad inviarlo al Fondo Pensione, oppure il lavoratore potrà inviarlo autonomamente.
L’iscritto può conseguire un’anticipazione sulla propria posizione individuale nei seguenti casi:
- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere s) b) c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale, per la soddisfazione di ulteriori esigenze a discrezione dell’iscritto.

