REGOLAMENTO RATEIZZAZIONE


In situazioni particolari, la Cassa potrà concedere la rateizzazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, alle seguenti condizioni:

➢ L’impresa dovrà inviare la richiesta di rateizzazione del proprio debito, mediante lettera raccomandata o a mano o mediante PEC, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale di riferimento cui la stessa aderisca o conferisca mandato al proprio Consulente.
➢ L’istruttoria verrà effettuata dalla Direzione.
➢ La Cassa Edile valuterà nel caso d’iscrizione dell’impresa inferiore ai 12 mesi, tramite la Presidenza, la possibilità di concessione della rateizzazione.
➢ La Cassa Edile potrà concedere fino ad un massimo di due rateazioni consequenziali; dopo tali rateazioni dovrà trascorrere un intervallo di almeno 3 mesi dalla conclusione dell’ultima.
➢ La Cassa edile non concederà rateizzazioni in caso di morosità pregresse.
➢ L’impresa dovrà dichiarare alla Cassa edile, con autocertificazione, eventuali altre rateizzazioni in essere presso altre Casse con specifica del valore economico, in sede di sottoscrizione del verbale di rateizzazione.
➢ Con la sottoscrizione del verbale di rateizzazione l’impresa riconosce il debito contributivo e rinuncia all’opposizione in caso di azione esecutiva della Cassa.
➢ Nel verbale di rateizzazione verrà indicato l’acconto versato e il dettaglio delle cambiali sottoscritte e le relative scadenze.
➢ Il Comitato di Presidenza della Cassa Edile delibera la concessione della rateizzazione sentito il parere del Direttore e comunica con cadenza mensile l’elenco delle rateizzazioni concesse alle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori, al Comitato di gestione e alle Parti Territoriali costituenti l’Ente.
➢ La concessione della rateizzazione, e il pagamento della prima rata, darà diritto alla Regolarizzazione ai fini Durc.
➢ Laddove la durata della rateizzazione vada oltre la scadenza prevista per il pagamento agli operai degli accantonamenti di gratifica natalizia, la Cassa Edile provvederà mensilmente al pagamento della GNF maturata ai lavoratori, contestualmente al pagamento mensile completo della Denuncia dei lavoratori occupati oggetto della rateizzazione, da parte dell’impresa.
➢ Qualora la rateizzazione non venga rispettata correttamente decade il beneficio e l’azienda viene segnalata irregolare alla BNI.
➢ Il mancato rispetto delle modalità di pagamento previste comporta l’obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido.
➢ Gli interessi di mora dovranno essere applicati con l’aliquota indicata dalla CNCE.
➢ Per i debiti riguardanti imprese cessate o sospese, le stesse per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 12 rate/mese; qualora l’impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l’attività, dovrà versare l’intera somma rimanente in un’unica soluzione, o in alternativa potrà sottoscrivere una rateizzazione con cambiali.

Gli scaglioni in base all’importo da rateizzare:

Debiti fino a 30.000 euro Durata max 6 mesi
Versamenti
I° rata all’atto della sottoscrizione del verbale di rateizzazione acconto del 30% del debito + spese delle marche da bollo delle cambiali.
dalla II° alla VI° = 5 rate uguali maggiorate degli interessi
il mancato rispetto delle modalità di pagamento comporta l’obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI

Debito oltre i 30000 euro Durata max 12 mesi
Versamenti
I° rata all’atto della sottoscrizione del verbale di rateizzazione acconto del 30% del debito + spese delle marche da bollo delle cambiali.
dalla 2° alla 12° rata = 11 rate uguali maggiorate degli interessi.
il mancato rispetto delle modalità di pagamento comporta l’obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI