Al fine di determinare un regime differenziato di contribuzione, teso a sgravare la posizione delle imprese che adempiono integralmente agli obblighi contrattuali e legislativi, anche in materia di sicurezza sul lavoro, la Cassa riconoscerà uno sgravio.
A tutte le imprese che avranno denunciato un numero di ore non inferiore a 40 settimanali (per il calcolo verranno conteggiate tutte le ore dichiarate e giustificate escluse le sanzionate, con una tolleranza del 2% rispetto al monte ore medio annuale), per dipendente, la Cassa, entro il mese di dicembre successivo all’anno edile scaduto il 30/09, riconoscerà lo sgravio.
L’importo per ogni singola impresa avente diritto, sarà riproporzionato al netto del costo annuale sostenuto dalla Cassa a titolo di “Rimborso spese per infortunio”.
I requisiti necessari e l’entità dello sgravio saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione fermi i seguenti punti:
- applicazione dei contratti ANCE, ANIEM, ARTIGIANI;
- regolarità DURC consecutiva per tutti i 12 mesi dell’anno edile nei confronti della Cassa Edile, e nel caso di accordi rateali completamente pagati entro la data ultima al pagamento della Gratifica Natalizia Annuale;
- numero minimo di sei Denunce dei Lavoratori Occupati presentate consecutivamente nel corso dell’anno edile per le imprese di nuova iscrizione a condizione che siano attive nel mese di settembre;
- importo minimo erogabile 10,00 euro.
