ISCRIZIONE IMPRESE E CONSULENTI



L’iscrizione del consulente avviene contestualmente all’iscrizione dell’impresa, inserendo – nell’ambito della compilazione della domanda di iscrizione dell’impresa – il flag “Consulente non iscritto alla Cassa edile”.

Nel caso in cui un nuovo consulente prenda in carico un’impresa già iscritta alla nostra cassa edile deve inviare il modulo

ISCRIZIONE IMPRESE:

Le imprese del settore edile e affini (imprenditori individuali e società) aventi alle proprie dipendenze lavoratori con la qualifica di operai (compresi gli apprendisti), hanno l’obbligo di iscrizione, presentazione mensile delle denunce dei lavoratori occupati e dei relativi pagamenti alla cassa edile di competenza per territorio.
Le imprese e/o per tramite i Consulenti delegati devono compilare in ogni sua parte il modello di adesione on line cliccando il seguente link https://sice4.edili-cassa.re.it/sice4/ImpresaIscr.jsp
e seguire la seguente procedura:

  • Allegare la visura camerale e cliccare su “importa”;
  • Compilare tutti i campi presenti;
  • Se l’impresa si appoggia a un consulente, flaggare “si” e compilare i relativi dati;
  • Se il consulente non è già iscritto alla cassa edile di Reggio Emilia, flaggare “Consulente non iscritto alla Cassa edile”, in modo che l’iscrizione del consulente avvenga contestualmente a quella dell’impresa. Non allegare il modulo di adesione MUT e non compilare il campo “Descrizione situazione attuale”;
  • Se invece il consulente è già iscritto alla cassa edile di Reggio Emilia, riportare il relativo Codice in uso;
  • Nel campo “Data di iscrizione alla CE” occorre inserire la data di inizio attività con dipendenti alla cassa edile di Reggio Emilia;
  • Flaggare “Allega il Primo documento” e inserire la carta d’identità del Legale Rappresentante;
  • Flaggare “Allega il Secondo documento” e inserire UNILAV solo se non è stata flaggata la casella “Trasfertisti”;
  • Flaggare “Allega il Terzo documento” solo nel caso in cui l’azienda fuori provincia voglia avvalersi dell’accantonamento nazionale del 14,20 (modulo);
  • Confermare i riquadri “dichiarazioni” e “informativa privacy e cliccare su “conferma e trasmetti il modulo”.

Una volta inviata la richiesta di iscrizione, l’impresa e/o il consulente riceverà una mail, alla PEC indicata in sede di registrazione, contenente un report in formato PDF che dovrà essere firmato e timbrato dall’impresa e inoltrato nuovamente alla nostra cassa.

Successivamente l’impresa e/o consulente riceverà una mail PEC con la conferma d’iscrizione, l’attribuzione del codice assegnato e il codice utente MUT, il regolamento e le tabelle contributive.

Le denunce mensili dei lavoratori occupati devono essere trasmesse tramite il “MUT4.0 web” (https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MUTUsers.aspx) entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa.

Si ricorda che le ore degli operai, titolari, soci e collaboratori famigliari devono essere obbligatoriamente abbinate al cantiere di riferimento.

Il versamento dei contributi e degli accantonamenti si effettua mensilmente entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento con bonifico bancario (lista istituti di credito)

Sul pagamento effettuato oltre il termine saranno conteggiati gli interessi di mora calcolati in ragione dell’anno nella misura convenuta dalla CNCE.

Il pagamento eseguito oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso.

La cessazione, la sospensione o la ripresa dell’attività dell’impresa deve essere tempestivamente comunicata alla nostra cassa compilando il modulo.

Nel caso in cui l’impresa presti lavoro presso altre casse edili per tutto il mese è necessario comunicare la sospensione dell’attività.

Si ricorda inoltre che in caso di riattivazione della posizione dopo una sospensione di attività superiore a sei mesi è necessario comunicarlo tempestivamente alla nostra cassa compilando il modulo “Adesione di Riattivazione posizione superiore a 6 mesi” .

I lavoratori che desiderano ricevere le proprie spettanze sul conto corrente devono comunicare le proprie coordinate bancarie sottoscrivendo il modello disponibile nella sezione lavoratori, corredato del documento d’identità e il documento bancario/postale in cui viene identificato l’intestatario e il conto corrente.

IMPRESE ESTERE:

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel rapporto tra l’impresa straniera distaccante ed i lavoratori distaccati, debbono essere applicate, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro” previste per i lavoratori italiani dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Pertanto, in coerenza con l’applicazione dei contratti collettivi, l’impresa distaccante straniera ha l’obbligo di iscrivere i lavoratori distaccati presso la Cassa Edile territorialmente competente dal primo giorno dell’attività lavorativa in Italia, fatto salvo il distacco nei paesi sotto specificati con i quali è stata sottoscritta apposita Convenzione.

Nel caso di distacco di manodopera da Francia, Austria, Germania e Repubblica di San Marino, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, su delega delle Associazioni nazionali di settore, ha sottoscritto quattro convenzioni, rispettivamente con la UCF francese, la BUAK austriaca, la SOKA-BAU tedesca e la Cassa Edile Sanmarinese. Tali convenzioni prevedono la reciproca possibilità dell’esonero dell’impresa dall’iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.

Imprese ITALIANE operanti in AUSTRIA, FRANCIA, GERMANIA E REPUBBLICA DI SAN MARINO
In virtù delle Convenzioni di cui sopra, per le imprese italiane che aprono cantieri in AUSTRIA, FRANCIA, GERMANIA O REPUBBLICA DI SAN MARINO, la CNCE offre la possibilità di effettuare, tramite la propria intermediazione, la dichiarazione di distacco dei propri lavoratori presso la Cassa dello stato di accoglienza con il conseguente esonero all’iscrizione presso la stessa.

La richiesta di esonero, unitamente all’elenco dei lavoratori distaccati, dovrà essere inviata alla nostra Cassa Edile che la inoltrerà alla CNCE e da questa sarà trasmessa alla consorella dello Stato estero competente.

Richiesta di esonero iscrizione SOKA-BAU Germania

Richiesta di esonero iscrizione BUAK Austria

Richiesta di esonero iscrizione UFC Francia